
Tra le accuse, l’uso di algoritmi incontestabili dai lavoratori, il monitoraggio non autorizzato delle attività e il trattamento illecito dei dati biometrici.
L’indagine del Garante è iniziata nel 2022 e ha riguardato principalmente l’uso indiscriminato degli algoritmi da parte di Foodinho e un trattamento poco trasparente dei dati personali dei rider. La società di delivery è infatti accusata di alcune gravi violazioni del GDPR, tra cui:
![]() | Blocco degli account senza appello: quando l’account di un dipendente viene bloccato, la piattaforma invia un messaggio standard privo di informazioni sul diritto di contestazione o sulle possibilità di ripristino; |
![]() | Analisi automatizzate delle performance: la piattaforma utilizza algoritmi per valutare i rider attraverso un sistema di punteggio (“sistema di eccellenza”) e per assegnare ordini durante i turni. La raccolta e l’analisi dei dati non sono regolamentate e non garantiscono il diritto dei lavoratori a ottenere un intervento umano o a contestare le decisioni; |
![]() | Condivisione non autorizzata dei dati: è emerso che Foodinho invia dati personali e di geolocalizzazione a società terze, talvolta persino quando l’app non è attiva. |
Questi problemi sottolineano una questione molto dibattuta ai giorni nostri: il rischio che la mancanza di trasparenza e controllo nei confronti delle piattaforme digitali apra la porta all’abuso dei diritti dei lavoratori. Molto spesso, i rider si trovano a operare in un sistema in cui gli algoritmi decidono tutto (dalla priorità nei turni alla valutazione della loro “performance”, senza possibilità di intervento umano), i loro dati personali sono vulnerabili e l’asimmetria informativa aumenta, come nel caso in cui un account viene bloccato senza fornire una spiegazione completa del perché o strumenti utili alla contestazione.
Oltre ai 5 milioni di euro di sanzione, Foodinho dovrà adottare precise misure correttive rispetto al funzionamento della propria piattaforma:
![]() | Revisione dei messaggi di blocco: i rider dovranno essere informati in modo chiaro ed esaustivo sui motivi del blocco del loro account e sulle modalità di ricorso a loro disposizione. |
![]() | Supervisione umana delle decisioni algoritmiche: qualsiasi decisione automatizzata deve poter essere contestata, con il coinvolgimento di personale formato. |
![]() | Maggiore trasparenza nella geolocalizzazione: sarà obbligatoria un’icona che segnali l’attivazione del GPS, che dovrà essere disattivato quando l’app è in background. |
![]() | Prevenzione di abusi nei sistemi reputazionali: i feedback dei clienti devono essere gestiti evitando usi discriminatori o impropri, e non essere automaticamente approvati influenzando la valutazione del singolo rider da parte della società. |
Questa decisione si colloca in un momento cruciale per il lavoro sulle piattaforme digitali. L’11 novembre 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva UE 2024/2831, che mira a migliorare le condizioni di lavoro per i gig worker. Questi interventi rafforzeranno ulteriormente il quadro già delineato dal GDPR, garantendo maggiore equilibrio tra diritti dei lavoratori e innovazioni tecnologiche.
Il caso Foodinho sottolinea come l’uso non regolamentato delle tecnologie possa entrare in conflitto con i diritti fondamentali dei lavoratori. L’intervento del Garante non è solo una lezione per le piattaforme digitali, ma un monito per l’intero settore: l’innovazione deve andare di pari passo con il rispetto della privacy e della dignità umana. Solo adottando pratiche trasparenti e responsabili sarà possibile coniugare efficienza tecnologica e tutele fondamentali, creando un ambiente di lavoro giusto ed equilibrato.
La sfida rimane quella di implementare regole che non solo penalizzino le violazioni, ma promuovano un uso etico della tecnologia, in linea con le esigenze dei lavoratori e le opportunità offerte dall’innovazione.
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