Cassazione: il lavoratore ha diritto all’accesso al proprio fascicolo

Cassazione: il lavoratore ha diritto all’accesso al proprio fascicolo

privacy lavoro fascicolo

La Cassazione ha confermato che costituisce diritto soggettivo del lavoratore l’accesso al fascicolo personale, nel quale sono conservati i documenti e gli atti relativi al percorso professionale e all’attività svolta dal dipendente in costanza del rapporto di lavoro. L’obbligo del datore di lavoro di consentire il pieno esercizio di tale diritto, che include la facoltà di accedere al fascicolo, ai documenti e agli atti in esso conservati, non deriva unicamente dalla disciplina in materia di privacy, ma discende direttamente dal rispetto dei canoni di correttezza e buona fede nella esecuzione del rapporto di lavoro.

Il giudizio sul quale è stata chiamata a pronunciarsi la Cassazione, con sentenza 6775 depositata il 7 aprile 2016, attiene al ricorso di una lavoratrice di una grande azienda, la quale, a seguito di ripetute valutazioni negative delle proprie performance, aveva formulato richiesta di accesso agli atti del proprio fascicolo. La società aveva opposto il proprio rifiuto e la lavoratrice si era rivolta con ricorso al Garante privacy, il quale aveva ordinato all’impresa l’immediata consegna del fascicolo alla dipendente. Poiché l’azienda aveva solo parzialmente ottemperato all’ordine, omettendo di consegnare parte della documentazione rilevante, la lavoratrice aveva nuovamente fatto ricorso al Garante privacy, il quale aveva emesso un nuovo ordine di consegna a carico della società. Anche in questo caso la società era rimasta inadempiente e la lavoratrice aveva deciso, dunque, di rivolgersi al giudice del lavoro per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per effetto del mancato adempimento della società all’ordine del Garante.

Al termine dell’iter giudiziario la Corte ha precisato che l’accesso dei dipendenti al fascicolo personale, nel quale il datore di lavoro inserisce i documenti e gli atti relativi allo sviluppo di carriera ed alle attività svolte in costanza di rapporto, costituisce un diritto soggettivo in forza non solo della disciplina sul trattamento dei dati personali, ma delle stesse regole di correttezza e buona fede che presiedono alla gestione del rapporto di lavoro.