No al controllo massivo e alla conservazione senza limite delle email dei dipendenti.
Lo ha stabilito nuovamente il Garante per la privacy con provvedimento n. 53 del 1° febbraio 2018, intervenuto a seguito del reclamo di un dipendente. Nella fattispecie, è stato rilevato che la società oggetto dell’esposto trattasse in modo illecito i dati personali contenuti nella email de lavoratori, in entrata e in uscita, arrivando addirittura a raccogliere dati per contestare l’annullamento, da parte del Giudice del Lavoro, del suo licenziamento.
Il Garante ribadisce come sia vietato il trattamento dei dati personali effettuato sulle mail aziendali dei dipendenti in violazione della normativa sulla protezione dei dati e di quella sulla disciplina lavoristica: il Datore di Lavoro non può effettuare verifiche massive, prolungate e indiscriminate sull’attività dei propri dipendenti pena la violazione dei principi di liceità, necessità e proporzionalità stabiliti dal Codice Privacy.
I dipendenti devono essere informati riguardo alle caratteristiche essenziali dei trattamenti effettuati, comprese le operazioni che possono svolgere gli amministratori di sistema. E nel momento in cui il rapporto di lavoro viene meno la mail aziendale deve essere disattivata e rimossa e vanno invece attivati account alternativi.
Simile anche la regolamentazione per l’uso di strumentazione che implichi il possibile controllo a distanza dell’attività lavorativa, come la videosorveglianza e la geolocalizzazione.
L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, poi modificato dal D.Lgs. 151 del 14/09/2015 (Jobs Act), recita che l’uso di questi strumenti possa essere implementato solo:
La privacy interna all’azienda è un tema molto delicato e va trattato con attenzione.
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Non perderti per strada, fai il prossimo passo!! Buona Lettura.