I consensi privacy considerati inutili o superflui sono, ad esempio:
In quest’ultimo caso, in particolare, manca la “manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile” che è alla base del trattamento dati che l’organizzazione propone all’interessato per mezzo dell’informativa.
Il fatto di prestare consenso a un trattamento dati già legittimo su altra base giuridica, infatti, potrebbe indurre l’utente a ritenere (erroneamente) di avere possibilità di controllo sul medesimo (ad es. tramite revoca del trattamento), cosa invece non vera.
Se il trattamento si svolge sulla base di un fatto legale, l’eventuale richiesta di cancellazione dei dati dell’utente non può infatti essere esaudita. È evidente la mancanza di trasparenza informativa, dal momento che gli interessati ricevono informazioni incomplete (o inesatte) riguardo alla propria liberà di prestare consenso.
Questa libertà, ricordiamo, deve coincidere con una effettiva scelta da parte dell’utente, che invece si trova nell’impossibilità di rifiutare o revocare il consenso obbligatorio per legge.
Attenzione quindi alla richiesta del consenso in tutti i casi in cui l’attività di trattamento dati sia già legittimata per legge, su base contrattuale o addirittura imprescindibile per l’espletamento del servizio.