Sanzione per omessa notificazione al Garante per attività di profilazione

Sanzione di 40.000€ inflitta ad un’azienda bresciana nell’ambito di un’attività di controllo scaturita da specifica delega del Garante per la protezione dei dati con nota di prot. n. 29884 del 07 ottobre 2016.

Dall’esame e dalle dichiarazioni acquisite nel corso dell’accertamento è risultato che l’azienda multata, operando per conto della casa madre, tratta ed acquisisce i dati personali degli utenti tramite un sito web collegato al marchio della casa madre.

In particolar modo, all’azienda viene imputata:

– la titolarità del trattamento dei dati;

– la facoltà di svolgere attività di PROFILAZIONE, quale finalità del trattamento dichiarato nell’informativa presente sul sito internet (privacy policy)

– il mancato adempimento da parte dell’azienda all’obbligo di NOTIFICAZIONE all’Autorità Garante, così come stabilito dall’art. 37 dell’attuale Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003)

Per maggiori approfondimenti, la vicenda è consultabile sul sito nell’apposita sezione CASI.

L’attività di PROFILAZIONE, ovvero l’utilizzo dei dati volto a definire il profilo o la personalità dell’interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo è considerata un’attività a rischio per la privacy e pertanto soggetta al procedimento di NOTIFICAZIONE all’autorità garante per la privacy.

L’OMESSA NOTIFICAZIONE COMPORTA, AI SENSI DELL’ART. 163 DEL CODICE PRIVACY, UNA SANZIONE DA 20.000 € a 120.000 €.