I contribuenti italiani devono poter scegliere se far inserire o meno dall’Agenzia delle entrate le proprie spese mediche nel 730 precompilato, al fine di detrarle con la dichiarazione dei redditi.
Lo ha ribadito il Garante della Privacy invitando a tutelare i dati sulla salute delle persone promuovendo l’informazione e la conoscenza delle modalità di opposizione.
QUALI DATI INVIARE
L’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche. Nel caso dell’attività del medico competente, non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica.
Ai fini dell’invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA.
CHI E’ TENUTO ALL’INVIO DEI DATI
Le spese sanitarie relative all’anno 2015 devono essere trasmesse da tutte le strutture con il SSN e dai medici iscritti all’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri (anche operanti nella tipologia dello studio associato).
Rientrano tra i soggetti tenuti all’invio dei dati relativi alle prestazioni erogate a decorrere dall’anno 2015 le strutture e i soggetti che erogano prestazioni di assistenza specifica e prestazioni ausiliarie della professione sanitaria (ad esempio, parafarmacia, rivenditore di articoli sanitari e personale paramedico in possesso di qualifica professionale e prestazioni ausiliarie della professione sanitaria come quelle di ottico, podologo, fisioterapista, odontotecnico, psicologo non medico, nutrizionista, etc), sempre qualora siano accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari.
In base a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, per le prestazioni erogate a decorrere dall’anno 2016, saranno tenute all’invio dei dati anche le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.
I dati possono essere trasmessi anche tramite associazioni di categoria, soggetti terzi o intermediario delegato.
TERMINI PER L’INVIO
C’è tempo fino al 9 febbraio 2016 per l’invio dei dati relativi alle spese sanitarie e rimborsi effettuati nel 2015 (v. comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 21 gennaio 2016)
Dal prossimo anno e per i successivi, ovvero per i dati relativi alle spese effettuate dal 2016 in poi, il termine è fissato al 31 gennaio.
COME OPPORSI
L’art. 3 del D.M. 31 luglio 2015 precisa che il cittadino ha diritto di opporsi.
Il cittadino che vuole manifestare la propria opposizione all’invio dei dati deve informare oralmente la struttura prima dell’erogazione del servizio.
La struttura che eroga il servizio quindi NON deve né può chiedere di firmare dichiarazioni, comunicazioni o altro.
Se il cittadino si oppone, l’erogatore deve annotare sia sulla propria copia, sia sull’originale della fattura da consegnare al cliente la dicitura:
“Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell’art. 3 del DM 31-07-2015”
Nel caso di emissione di scontrino parlante, l’assistito può manifestare l’opposizione non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria.
Per le spese sanitarie del 2015, chi desidera che i propri dati non siano acquisiti, anche se in forma aggregata, dall’Agenzia delle entrate può esercitare opposizione anche con le seguenti modalità:
– fino al 31 gennaio 2016 richiedendo direttamente all’Agenzia delle entrate la cancellazione di una o più macro tipologie di spesa dal Sistema TS (opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it);
– dal 10 febbraio 2016 al 9 marzo 2016 cancellando le singole spese che non desidera siano conteggiate accedendo direttamente all’apposita sezione del sito web del Sistema TS, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure utilizzando le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate
Si ricorda che coloro che si avvarranno del diritto di opposizione non potranno beneficiare delle detrazioni per le voci di spesa sanitaria sostenuta.