Trattamento categorie particolari di dati personali: le regole

Trattamento categorie particolari di dati personali: le regole

Trattamento categorie particolari di dati personali: le regole

Nell’art. 9, il Regolamento Privacy UE 2016/679 chiarisce le regole da seguire nel trattamento delle categorie particolari di dati personali.

Va innanzitutto specificato che, secondo il Regolamento, è vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica dell’interessato, le sue opinioni politiche o convinzioni religiose o filosofiche o la sua appartenenza sindacale, così come quelli riguardanti la sua salute o il suo orientamento sessuale.

Ecco i casi in cui questo divieto non si applica:

  • Qualora l’interessato abbia prestato esplicito consenso al trattamento di tali dati per delle chiare finalità (salvo nei casi in cui l’Unione Europea disponga che ciò non sia possibile, cioè che l’interessato non possa revocare il divieto specificato sopra).
  • Qualora il trattamento di tali dati sia necessario per assolvere gli obblighi specifici del titolare del trattamento (o dell’interessato), in materia ad es. di diritto del lavoro, di sicurezza sociale etc., purché nel rispetto degli interessi dell’utente.
  • Se il trattamento di tali dati è necessario per tutelare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona fisica, nel caso in cui l’interessato si trovi nell’incapacità di esprimere un consenso esplicito.
  • Se il trattamento viene effettuato, nell’ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie per l’interessato, da un organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali. In questo caso, è fondamentale specificare che il trattamento deve riguardare unicamente le persone che hanno regolari contatti con l’organizzazione.
  • Qualora il trattamento riguardi dei dati personali resi manifestamente pubblici dall’interessato.
  • Se il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto dell’interessato in sede giudiziaria.
  • Se il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico, giudicati rilevanti sulla base del diritto dell’UE e degli Stati membri. Anche in questo caso, il trattamento deve prevedere misure specifiche per la tutela dei diritti e degli interessi dell’utente.
  • Qualora il trattamento sia necessario per finalità di medicina preventiva o medicina del lavoro, assistenza o terapia sanitaria o sociale secondo il diritto dell’UE e degli Stati membri, purché avvenga per mano (o sotto la responsabilità) di un professionista sanitario o altra persona tenuta al segreto professionale secondo il diritto UE e Stati membri. 
  • Qualora il trattamento sia necessario per interesse pubblico nell’ambito della sanità, ad esempio per protezione da gravi minacce per la salute di terzi e della collettività, sempre nel rispetto degli interessi dell’utente.
  • Se il trattamento è necessario per scopi di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca storica o scientifica o a fini statistici, nel rispetto dell’art. 89 del Regolamento e di tutte le norme UE e Stati membri.

Ricordiamo anche che gli Stati possono introdurre condizioni ulteriori, che abbiano come finalità la protezione dei dati personali degli interessati, riguardo il trattamento di dati genetici, biometrici o riguardanti lo stato di salute dell’interessato.

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